| 1. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 5
della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:
"Gli ispettori previsti dal quinto comma, o l'agente di
pubblica sicurezza di servizio nel locale, debbono provvedere
ad impedire che i minori accedano al locale in cui vengono
proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano
esclusi".
2. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 21 aprile
1962, n. 161, è sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore fa
fede della sua età la dichiarazione del genitore; in difetto
decide sulla sua ammissione l'ispettore, previsto dal quinto
comma, o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel
locale".
3. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 21 aprile
1962, n. 161, è sostituito dal seguente:
"L'ispettore di cui al quinto comma, prima della proiezione
di un film, alla cui proiezione possono assistere i minori,
deve controllare che allo stesso non vengano abbinati
spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di
spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano
esclusi".
4. All'articolo 5 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In ogni regione opera un corpo ispettivo periferico
dipendente dall'organo ispettivo di controllo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello
spettacolo".
5. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento dello
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spettacolo un organo ispettivo di controllo per l'attuazione
delle norme in materia di revisione dei film e dei
lavori teatrali.
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