| 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n.
807, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 febbraio
1985, n. 10, è inserito il seguente:
"Art. 1- bis. - (Diffusione di spettacoli offensivi
del pudore). - 1. La diffusione sonora e televisiva, sia
essa pubblica o privata, non deve essere offensiva del pudore
o della pubblica decenza. In caso contrario si applicano gli
articoli 528 e 529 del codice penale.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, devono essere
stabilite fasce orarie per la programmazione di spettacoli,
programmi scientifici e film destinati ad un pubblico adulto;
tali fasce devono essere uguali per tutte le emittenti,
pubbliche e private".
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