| 1. Dopo l'articolo 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è
inserito il seguente:
"Art. 41- bis. - (Esclusione delle opere offensive
del pudore dai contributi per l'editoria). - 1. Dalla
corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli
articoli 22, 24, 25, 26 e 27 sono escluse le opere offensive
del pudore e della pubblica decenza.
2. Il controllo dei requisiti di cui al comma 1 è affidato
al Garante di cui all'articolo 8".
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