| Onorevoli Colleghi! -- La funzione tecnica svolta dal
collaboratore tecnico nell'ambito scolastico costituisce un
supporto di grande valenza scientifico-didattica, come risulta
dalla circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 373
protocollo 53513/1410/FL del 21 dicembre 1975, la quale cita
testualmente: "Atteso che l'attività del collaboratore tecnico
si esplica in funzione della didattica, occorre precisare che
detta attività dovrà svolgersi nell'ambito delle istruzioni
impartite dai responsabili dell'emendamento didattico".
A questa figura tecnica, cui pure sono stati riconosciuti
titoli e capacità, con
l'ordinanza ministeriale del 3 giugno 1977 è stata negata
definitivamente qualsiasi possibilità di sviluppo di
carriera.
Nella IX, nella X e nella XI legislatura più volte si è
cercato di fare giustizia con proposte di legge di vari
partiti, che decaddero per la fine anticipata della
legislatura stessa.
Il problema deve essere prontamente riaffrontato e,
possibilmente, risolto.
Nella presente proposta di legge è bene prestare grande
attenzione alle scadenze in essa contenute: l'incidenza
economica, rientrerebbe, interamente, nei costi del contratto
scuola e la progettata organizzazione (vedasi articolo 8 -
Profilo professionale
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del tecnico di laboratorio) si innesta, con serietà e
concretezza, nel più generale discorso di addivenire ad una
scuola riformata e moderna, proiettata verso l'Europa.
Onorevoli colleghi, le istanze contenute nella presente
proposta sono emerse più volte, ed anche recentemente, dal
Coordinamento nazionale dei tecnici di laboratorio,
nei giorni scorsi costituitosi in ANTES (Associazione
nazionale dei tecnici della scuola) e recepiscono, dunque, le
motivazioni a lungo dibattute e realizzate da una categoria
del mondo della scuola. Si pone all'attenzione, dunque, degli
onorevoli colleghi la presente proposta di legge, con l'invito
alla rapida approvazione.
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