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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


361
DDL0020-0007
Progetto di legge Camera n. 20 - testo presentato - (DDL12-20)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C20. TESTIPDL
...C20.
...Decreto-legge 8 marzo 1994, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC20 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Ai fini del coordinamento della attività di
  prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
  tossicodipendenti, nonché delle attività finalizzate alla
  erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e
  134 del testo unico, è istituito presso la Presidenza del
  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali,
  il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga".  A
  tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello
  stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati
  alla tabella  C  allegata alla legge 23 dicembre 1992, n.
  500, sono trasferiti, per gli anni medesimi, nello stato di
  previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Il
  Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
  decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      2.  A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere
  finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità
  indicanti i tempi, le
 
                              Pag. 12
 
  modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire,
  progetti mirati alla prevenzione ed al recupero delle
  tossicodipendenze elaborati da:
          a)  Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia,
  della difesa, della pubblica istruzione, della sanità,
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
  dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura
  complessivamente non superiore al 25 per cento dello
  stanziamento totale del Fondo.  Detti progetti debbono essere
  finalizzati alla formazione del personale nel settore
  specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione,
  alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei
  servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla
  valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;
          b)  enti locali e unità sanitarie locali
  maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.  Al
  finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente
  le aree del Mezzogiorno e gli enti locali e le unità sanitarie
  locali che intendono attivare servizi sperimentali di
  prevenzione e recupero sul territorio, con particolare
  riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle "unità da
  strada" finalizzati alla riduzione del danno.  Con decreto del
  Presidente del Consiglio dei Ministri vengono indicati i
  criteri per la predisposizione, la gestione e la valutazione
  dei progetti di riduzione del danno.  Per i finanziamenti di
  tali progetti è destinato il 47 per cento del totale degli
  stanziamenti previsti;
          c)  enti, organizzazioni di volontariato,
  cooperative e privati che operino senza scopi di lucro,
  iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico,
  ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more
  della registrazione temporanea, che si coordinino con la
  regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite
  convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di
  recupero e reinserimento sociale e professionale dei
  tossicodipendenti.  Per il finanziamento di tali iniziative è
  destinata una quota pari al 25 per cento del totale degli
  stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per
  la lotta alla droga;
          d)  regioni per la formazione integrata degli
  operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per
  l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
  riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di
  tossicodipendenti sieropositivi.  Per il finanziamento di tali
  iniziative è destinata una quota pari al 3 per cento del
  totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di
  intervento per la lotta alla droga.
      3.  Nel caso in cui il totale dei finanziamenti destinati
  a progetti approvati ai sensi di una delle lettere  a),
  b), c)  e  d)  del comma 2 non raggiunga
  l'ammontare della quota indicata nella lettera cui si
  riferisce, la disponibilità residua di finanziamento è
  utilizzata per i progetti eventualmente eccedenti altra quota.
  Comunque, le somme stanziate per il Fondo di cui al comma 1 e
  non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario
  possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.
 
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      4.  All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati
  all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione
  e recupero delle tossicodipendenze, istituito per le finalità
  di cui al comma 1, dai soggetti indicati agli articoli 127,
  131, 132 e 134 del testo unico, provvede la commissione di cui
  all'articolo 127, comma 6, del medesimo testo unico.  Per
  l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dei citati articoli
  131, 132 e 134, la commissione è integrata da un
  rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della
  sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza
  sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonché da tre
  rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati,
  rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni
  e dall'ANCI.  Ai componenti della commissione è dovuto un
  compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro
  per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del
  tesoro.
      5.  L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 è
  disposta con decreto del Ministro per gli affari sociali,
  sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
  antidroga, di cui all'articolo 1 del testo unico.
      6.  Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
  dall'anno 1993, dai soggetti di cui alle lettere  b)  e
    c)  del comma 2 si provvede mediante aperture di credito
  intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente
  dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui
  competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del
  finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.
      7.  Il funzionario delegato può disporre una anticipazione
  fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito.
  I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di
  avanzamento della esecuzione dei singoli progetti regolarmente
  documentati.
      8.  Il funzionario delegato, in deroga alle vigenti norme
  sulla contabilità dello Stato, può mantenere in contabilità
  speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti
  per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo,
  previa autorizzazione del Dipartimento per gli affari sociali.
  La deroga si applica anche per le somme accreditate ai
  prefetti quali funzionari delegati al pagamento per i progetti
  finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico,
  relativamente all'esercizio finanziario per l'anno 1993,
  residui 1992.
      9.  I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme
  erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6
  sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e
  dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le
  modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
  dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
  Ministro per gli affari sociali, da emanare entro trenta
  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui
  all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
  29.
      10.  All'articolo 100, comma 5, del testo unico sono
  aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché della
  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
  affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e
  reinserimento sociale dei tossicodipendenti.".
 
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      11.  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1,
  è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza
  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
  sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse
  trasferiti per la finalità di cui al comma 2, lettera
  d),  e sugli specifici risultati conseguiti.
      12.  La relazione annuale, presentata al Parlamento dal
  Ministro per gli affari sociali, deve contenere una
  dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei
  contributi indicati nel presente articolo.
      13.  E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con
  il presente articolo.
 
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