| 1. Ai fini del coordinamento della attività di
prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti, nonché delle attività finalizzate alla
erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e
134 del testo unico, è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali,
il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga". A
tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati
alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n.
500, sono trasferiti, per gli anni medesimi, nello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere
finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità
indicanti i tempi, le
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modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire,
progetti mirati alla prevenzione ed al recupero delle
tossicodipendenze elaborati da:
a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia,
della difesa, della pubblica istruzione, della sanità,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura
complessivamente non superiore al 25 per cento dello
stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere
finalizzati alla formazione del personale nel settore
specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione,
alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei
servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla
valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;
b) enti locali e unità sanitarie locali
maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al
finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente
le aree del Mezzogiorno e gli enti locali e le unità sanitarie
locali che intendono attivare servizi sperimentali di
prevenzione e recupero sul territorio, con particolare
riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle "unità da
strada" finalizzati alla riduzione del danno. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri vengono indicati i
criteri per la predisposizione, la gestione e la valutazione
dei progetti di riduzione del danno. Per i finanziamenti di
tali progetti è destinato il 47 per cento del totale degli
stanziamenti previsti;
c) enti, organizzazioni di volontariato,
cooperative e privati che operino senza scopi di lucro,
iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico,
ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more
della registrazione temporanea, che si coordinino con la
regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite
convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di
recupero e reinserimento sociale e professionale dei
tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative è
destinata una quota pari al 25 per cento del totale degli
stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga;
d) regioni per la formazione integrata degli
operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per
l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di
tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali
iniziative è destinata una quota pari al 3 per cento del
totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga.
3. Nel caso in cui il totale dei finanziamenti destinati
a progetti approvati ai sensi di una delle lettere a),
b), c) e d) del comma 2 non raggiunga
l'ammontare della quota indicata nella lettera cui si
riferisce, la disponibilità residua di finanziamento è
utilizzata per i progetti eventualmente eccedenti altra quota.
Comunque, le somme stanziate per il Fondo di cui al comma 1 e
non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario
possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.
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4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati
all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, istituito per le finalità
di cui al comma 1, dai soggetti indicati agli articoli 127,
131, 132 e 134 del testo unico, provvede la commissione di cui
all'articolo 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per
l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dei citati articoli
131, 132 e 134, la commissione è integrata da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della
sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonché da tre
rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati,
rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni
e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un
compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro
per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del
tesoro.
5. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 è
disposta con decreto del Ministro per gli affari sociali,
sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga, di cui all'articolo 1 del testo unico.
6. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui alle lettere b) e
c) del comma 2 si provvede mediante aperture di credito
intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente
dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui
competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del
finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.
7. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione
fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito.
I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di
avanzamento della esecuzione dei singoli progetti regolarmente
documentati.
8. Il funzionario delegato, in deroga alle vigenti norme
sulla contabilità dello Stato, può mantenere in contabilità
speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti
per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo,
previa autorizzazione del Dipartimento per gli affari sociali.
La deroga si applica anche per le somme accreditate ai
prefetti quali funzionari delegati al pagamento per i progetti
finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico,
relativamente all'esercizio finanziario per l'anno 1993,
residui 1992.
9. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme
erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6
sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e
dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le
modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro per gli affari sociali, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
10. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti.".
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11. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1,
è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse
trasferiti per la finalità di cui al comma 2, lettera
d), e sugli specifici risultati conseguiti.
12. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal
Ministro per gli affari sociali, deve contenere una
dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei
contributi indicati nel presente articolo.
13. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con
il presente articolo.
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