| (Titoli di accesso al concorso riservato).
1. Il personale tecnico delle istituzioni scolastiche
statali che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 3
partecipa, a domanda e per una sola volta, salvo motivati e
documentati impedimenti, al concorso riservato per soli titoli
di cui allo stesso articolo 3, da svolgersi entro il 31
dicembre 1994. Sono titoli validi per la partecipazione al
concorso riservato:
a) tutti i diplomi di maturità nonché tutti i
diplomi di qualifica professionale già validi per l'accesso a
posti di ex collaboratori tecnici e riportati nella tabella
allegato n. 2 all'ordinanza ministeriale n. 78 del 21 marzo
1987 del Ministro della pubblica istruzione;
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b) il diploma di istruzione secondaria di primo
grado integrato da uno degli attestati di qualifica specifica,
rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, più dieci anni di effettivo servizio con la
qualifica di ex aiutante tecnico e ex collaboratore tecnico,
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale in servizio che non si trovi nelle
condizioni previste dalle lettere a) e b) del
comma 1 può accedere ai ruoli provinciali di tecnico di
laboratorio previa partecipazione ad uno dei corsi di
aggiornamento abilitanti di cui all'articolo 5.
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