| (Corsi di aggiornamento abilitanti).
1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione,
sono emanate norme per i provveditori agli studi, a livello
nazionale, per la organizzazione, in ambito provinciale di
rispettiva competenza, per l'attivazione di corsi di
aggiornamento per tutto il personale tecnico in servizio nelle
istituzioni scolastiche statali. Detti corsi sono organizzati
per aree omogenee di interesse tecnico presso gli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi (IRRSAE), presso le università o presso aziende
leader del settore tecnico. La durata dei corsi non può
essere inferiore a quindici giorni per il personale di cui
all'articolo 3 e che si trovi nelle condizioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4,
mentre è di almeno centottanta giorni per il personale di cui
al comma 2 dell'articolo 4, nel qual caso il corso assume
carattere abilitante per l'inquadramento di detto personale
nei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio.
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