| (Soppressione dei ruoli provinciali dei
collaboratori tecnici).
1. I ruoli provinciali dei collaboratori tecnici degli
istituti e scuole di ogni ordine
Pag. 6
e grado sono soppressi. Il personale di cui al comma 2
dell'articolo 4 che abbia frequentato con profitto uno dei
corsi abilitanti di cui all'articolo 5, a domanda, è
inquadrato nei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio.
L'inquadramento nei ruoli provinciali dei tecnici di
laboratorio avviene a partire dall'inizio dell'anno scolastico
successivo a quello della frequenza del corso abilitante.
2. Coloro che rinunciano a partecipare al corso abilitante,
o che non lo frequentano sono inquadrati in un apposito ruolo
ad esaurimento appartenente alla carriera esecutiva dei
tecnici della scuola statale, e sono utilizzati con compiti di
manutenzione generale nelle strutture scolastiche in ambito
distrettuale o provinciale su espressa richiesta formulata dai
presidi o dai direttori didattici direttamente al provveditore
agli studi della provincia in cui prestano servizio.
| |