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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3615
DDL0247-0010
Progetto di legge Camera n. 247 - testo presentato - (DDL12-247)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C247. TESTIPDL
...C247.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. Norme generali.
Pag. 7 Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC247 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Profilo professionale
                 del tecnico di laboratorio).
    1.  Il tecnico di laboratorio esegue attività lavorativa
  complessa che richiede specifica preparazione professionale e
  tecnologica, con conoscenza dei metodi didattici e delle
  finalità di addestramento tecnicopratico degli allievi, in
  rapporto all'impiego di macchine, apparati e attrezzature
  tecniche, scientifiche e didattiche necessarie per lo sviluppo
  delle esercitazioni pratiche degli allievi nei laboratori,
  officine, reparti di lavorazione e nei gabinetti scientifici
  presso i quali presta servizio.
    2.  Il tecnico di laboratorio inoltre coadiuva gli
  insegnanti di materie tecniche e scientifiche durante le
  esercitazioni pratiche degli allievi, nel rispetto dei limiti
  orari di cui all'articolo 7.  Ha piena autonomia e
  responsabilità diretta nella conduzione tecnica del
  laboratorio, officina, reparto di lavorazione o del gabinetto
  scientifico cui è assegnato, provvedendo alla ordinaria
  manutenzione, riparazione e cura degli apparati
  tecnicoscientifico-didattici di cui sono dotati.  Cura
  l'inventario di reparto, tenendo in ordine ed aggiornando i
  rispettivi registri di inventario del laboratorio, officina,
  reparto di lavorazione o gabinetto scientifico cui è
  assegnato.
    3.  Il tecnico di laboratorio cura il collaudo tecnico di
  eventuali acquisti, corredandoli di pareri, e ne firma,
  unitamente agli altri responsabili, il relativo verbale di
  collaudo.  Riceve, dal capo d'istituto, sulla base dei piani di
  studio stabiliti, e nella esigenza della quotidiana intesa tra
  insegnante e tecnico di laboratorio, nell'ambito delle
  rispettive competenze, le prescrizioni di massima in ordine
  alle istruzioni operative per il buon funzionamento del
  laboratorio, officina, reparto di lavorazione o gabinetto
  scientifico cui è assegnato.  Ha responsabilità diretta per le
  attività svolte.
    4.  Il tecnico di laboratorio dipende dal capo di istituto
  per quanto concerne la disciplina e l'orario di servizio.
 
                               Pag. 8
 
                         Capo  II.
                Norme transitorie e finali. 
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-247 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0247 TOTPAG=0008 TOTDOC=0013 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=003 UPAG=SI PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=024700 00 FASCIDC=12DDL0247 SORTNAV=0024700 000 00000 ZZDDLC247 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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