| 1. All'articolo 1 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal
seguente:
"L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri
diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in
essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e
sistematicamente dati:";
b) nella lettera h) del comma 8 è aggiunto
il seguente periodo: "Le altre strutture pubbliche che
provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi
al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano
periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.";
c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Una quota non superiore ad un decimo della somma
prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali
dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per
informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della
prevenzione, del recupero e della riabilitazione.";
d) al comma 14 le parole: "31 gennaio" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo".
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