| Onorevoli Colleghi! -- La legge n. 903 del 1977 sancisce
la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
lavoro. Pur con tutte le lacune e le insufficienze che nel
tempo di applicazione della legge stessa si sono vieppiù
evidenziate, un elemento, importante, rimane fermo:
l'acquisizione, formale per tanti versi, di un diritto da
parte della donna, quello di avere per legge eguaglianza di
opportunità di lavoro. In sostanza con la legge n. 903 si è
tentato di attuare il dettato costituzionale, che all'articolo
3, è bene ricordarlo, così recita: "E' compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla
organizzazione sociale e politica del Paese". Purtroppo il
Parlamento italiano
non ha ancora inteso affrontare e risolvere l'annoso
problema del riconoscimento economico, e prima ancora sociale,
del lavoro delle casalinghe, disattendendo, in tal modo, il
dettato dell'articolo 35 della Costituzione ("La Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni "). La
legge n. 151 del 1975, però, concernente il nuovo diritto di
famiglia, nello stabilire la comunione dei beni, si fonda
sull'articolo 230- bis del codice civile in base al
quale la donna, in quanto svolge un lavoro nell'impresa
coniugale, è partecipe del patrimonio familiare, sicché il
lavoro della casalinga viene con ciò riconosciuto quale titolo
per la comproprietà dei beni familiari. Nonostante ciò, ancora
negli atti notori, nel fare riferimento alla donna che svolge
un lavoro domestico, si adopera la dizione "coniuge a carico",
che mal riflette, per le considerazioni
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precedentemente svolte, lo status della lavoratrice
casalinga, cui il codice civile riconosce di svolgere un
lavoro nell'impresa coniugale, e che, essendo fonte implicita
di reddito, è partecipe della costituzione del patrimonio.
Con la presente proposta di legge si tende a conferire,
almeno formalmente
(fino al conseguimento del riconoscimento giuridico ed
economico del lavoro domestico), la dignità di lavoratrice
alla donna che svolge il suo lavoro essenzialmente in casa e
che, pertanto, non può essere considerata come "coniuge a
carico", ma "coniuge senza reddito riconosciuto".
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