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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3623
DDL0249-0002
Progetto di legge Camera n. 249 - testo presentato - (DDL12-249)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C249. TESTIPDL
...C249.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC249 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La legge n. 903 del 1977 sancisce
  la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
  lavoro.  Pur con tutte le lacune e le insufficienze che nel
  tempo di applicazione della legge stessa si sono vieppiù
  evidenziate, un elemento, importante, rimane fermo:
  l'acquisizione, formale per tanti versi, di un diritto da
  parte della donna, quello di avere per legge eguaglianza di
  opportunità di lavoro.  In sostanza con la legge n. 903 si è
  tentato di attuare il dettato costituzionale, che all'articolo
  3, è bene ricordarlo, così recita: "E' compito della
  Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
  sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei
  cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità
  umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla
  organizzazione sociale e politica del Paese".  Purtroppo il
  Parlamento italiano
  non ha ancora inteso affrontare e risolvere l'annoso
  problema del riconoscimento economico, e prima ancora sociale,
  del lavoro delle casalinghe, disattendendo, in tal modo, il
  dettato dell'articolo 35 della Costituzione ("La Repubblica
  tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni ").  La
  legge n. 151 del 1975, però, concernente il nuovo diritto di
  famiglia, nello stabilire la comunione dei beni, si fonda
  sull'articolo 230- bis   del codice civile in base al
  quale la donna, in quanto svolge un lavoro nell'impresa
  coniugale, è partecipe del patrimonio familiare, sicché il
  lavoro della casalinga viene con ciò riconosciuto quale titolo
  per la comproprietà dei beni familiari.  Nonostante ciò, ancora
  negli atti notori, nel fare riferimento alla donna che svolge
  un lavoro domestico, si adopera la dizione "coniuge a carico",
  che mal riflette, per le considerazioni
 
                               Pag. 2
 
  precedentemente svolte, lo  status  della lavoratrice
  casalinga, cui il codice civile riconosce di svolgere un
  lavoro nell'impresa coniugale, e che, essendo fonte implicita
  di reddito, è partecipe della costituzione del patrimonio.
    Con la presente proposta di legge si tende a conferire,
  almeno formalmente
  (fino al conseguimento del riconoscimento giuridico ed
  economico del lavoro domestico), la dignità di lavoratrice
  alla donna che svolge il suo lavoro essenzialmente in casa e
  che, pertanto, non può essere considerata come "coniuge a
  carico", ma "coniuge senza reddito riconosciuto".
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-249 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0249 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=024900 00 FASCIDC=12DDL0249 SORTNAV=0024900 000 00000 ZZDDLC249 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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