| Onorevoli Colleghi! -- Il decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sin dalla sua entrata in
vigore ha generato confusione fra il personale docente ed il
Ministero competente. La contraddittorietà fra due articoli
del predetto decreto, l'articolo 6 e l'articolo 111, rischia
di far sollevare, sia pure a distanza di tempo, dubbi di
costituzionalità sull'intera legge.
La presente proposta di legge ha lo scopo, appunto, di
modificare gli articoli suddetti.
L'articolo 6, facendo implicito riferimento all'articolo 78
del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che
disciplina la nomina a professore ordinario, stabilisce che i
professori associati che abbiano superato il periodo di prova
e tutti i professori associati confermati debbono sottoporsi
ad un ulteriore periodo di prova al cui termine vi sarà un
nuovo giudizio di conferma, nel caso in cui risultino
vincitori di concorso a professore ordinario.
L'articolo 111 esclude da tale giudizio di conferma i
professori già incaricati e stabilizzati e coloro che prima
della nomina in ruolo abbiano maturato il triennio di incarico
di cui alla legge 21 febbraio 1980, n. 28.
La iniquità della norma risulta palese in quanto crea
un'ingiustizia con una discriminazione nei confronti degli ex
assistenti ordinari e categorie assimilate che hanno già
superato il giudizio di idoneità a professore associato
rispetto ai loro colleghi ex professori stabilizzati o
incaricati triennali, i quali sono subito inquadrati
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fra i professori associati confermati, a differenza dei primi
che, dopo un periodo di prova di durata triennale, debbono
sostenere nuovamente l'esame già precedentemente sostenuto e
superato. Nel caso, poi, di esito negativo dell'esame, i
docenti decadono dal ruolo di professori associati.
Non si vede per quale motivo debba sussistere tale
disparità, soprattutto se si considera che le due fasce di
docenti sono inserite in uno stesso ruolo e sono state
sottoposte entrambe a medesima procedura concorsuale; identica
è la disciplina giuridica che li riguarda, rimanendo diverso
solo il trattamento economico.
Tutto quanto detto senza contare, poi, che gli articoli in
questione sono contrari al principio fondamentale stabilito
per tutti i dipendenti statali di cui all'articolo 10 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo il
quale il vincitore di un concorso bandito da una pubblica
amministrazione che proviene da altra pubblica amministrazione
o da una carriera corrispondente a quella per cui è vincitore
non deve sostenere un ulteriore periodo di prova.
Per tali motivi la proposta qui presentata ha lo scopo di
eliminare le citate discriminazioni, esonerando dal giudizio
di conferma di cui all'articolo 78 del testo unico approvato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, i professori
associati confermati vincitori di concorso a professore
ordinario ed eliminando il periodo di prova e quindi il
giudizio di conferma per chi ha superato il giudizio di
idoneità a professore associato, provenendo dal ruolo degli
assistenti.
Naturalmente tali modifiche comportano anche una
perequazione sul piano retributivo.
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