| 1. Tutti i professori associati che hanno superato il
giudizio di idoneità, anche se provenienti dai ruoli degli
assistenti ordinari, tecnici laureati e categorie assimilate,
che risultino vincitori di un concorso a professore ordinario,
non devono sottostare al triennio di straordinariato di cui al
primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. I professori associati sono inquadrati nel ruolo quali
professori associati confermati dalla data di entrata in
servizio da cui decorre il trattamento economico e restano in
servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. Ad
essi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382.
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