| 1. All'articolo 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
" 3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli
immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero
delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione
centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola
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con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede
sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione.
Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari
sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine
del giorno del Consiglio dei Ministri.".
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