| 1. L'articolo 2 della legge 15 ottobre 1982, n. 757, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le lauree in scienze bancarie ed
assicurative, nonché in discipline economiche e sociali,
conferite dalle facoltà di economia e commercio delle
università statali e di quelle non statali riconosciute per
rilasciare titoli aventi valore legale, sono dichiarate
equipollenti alla laurea in economia e commercio, a tutti gli
effetti".
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