| Onorevoli Colleghi! -- La legge 20 maggio 1982, n. 270, con
gli articoli 43, primo comma, e 44, terzo comma, regola il
mantenimento in servizio dei docenti di educazione fisica e
attività ginnico-sportive sprovvisti del titolo di studio
specifico in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e con
almeno tre anni complessivi di servizio, e dei docenti di
educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico
1980-1981, sprovvisti di diploma.
Gli uni e gli altri è previsto che siano mantenuti in
servizio fino al conseguimento del titolo di studio per i
primi, del diploma per i secondi e, "qualora la conseguono,
sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento".
Inoltre, il secondo comma dell'articolo 43 stabilisce che
il titolo di studio debba essere conseguito in appositi corsi
speciali con frequenza obbligatoria organizzati dall'ISEF
entro un anno dall'entrata in vigore della legge.
Analogamente il quarto comma dell'articolo 44 stabilisce
che i docenti di educazione musicale sprovvisti di diploma,
debbano conseguire il diploma stesso in appositi corsi
speciali, organizzati dai conservatori musicali entro un anno
dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
Quanto all'abilitazione all'insegnamento, essa è
disciplinata dal terzo comma dell'articolo 43 e dal sesto
comma dell'articolo 44 in cui si prevede che per i docenti di
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cui al primo comma dell'articolo 43 e per quelli di cui al
terzo comma dell'articolo 44 l'abilitazione all'insegnamento
debba essere conseguita nel primo concorso che sarà indetto
dopo la conclusione dei corsi speciali di cui rispettivamente
al secondo comma dell'articolo 43 e al quarto comma
dell'articolo 44 della citata legge n. 270.
A distanza di diversi anni dall'entrata in vigore della
legge n. 270 del 1982, sono state fatte alcune considerazioni,
prima fra tutte quella concernente il considerevole ritardo
con cui l'amministrazione ha avviato corsi speciali rispetto
ai tempi della legge. D'altro canto i suddetti corsi hanno
previsto oltre alle discipline d'esame anche la didattica
dell'insegnamento.
Non vanno sottovalutate infine, due altre considerazioni:
la prima riguarda l'esperienza didattica di almeno sei anni di
servizio continuativo di cui è in possesso il personale
docente frequentante i corsi speciali; la seconda riguarda i
concorsi. I bandi di concorso ordinari a cattedra sono emanati
con cadenza biennale secondo quanto previsto dal comma terzo
dell'articolo 1 della legge n. 270 del 1982 e gli
stessi concorsi richiedono in genere almeno un altro biennio
per la loro conclusione.
Tutto quanto fin qui esposto ci induce alla presentazione
della presente proposta di legge nella considerazione che
l'aspettativa del personale di cui agli articoli 43 e 44
all'immissione in ruolo prevista dalla legge n. 270 del 1982
non può essere ulteriormente procrastinata nel tempo. In
virtù, infatti, dei presenti articoli di modifica
rispettivamente del terzo comma dell'articolo 43 e del sesto
comma dell'articolo 44 della legge n. 270 del 1982, al
personale docente interessato sarà concessa la possibilità di
conseguire l'abilitazione all'insegnamento attraverso la
partecipazione ad una sessione riservata di esami di
abilitazione.
Non si tratta di una innovazione e di voler sancire
privilegi, ma semplicemente di fissare regole analoghe a
quanto previsto dall'articolo 35 della stessa legge n. 270 del
1982 per gli insegnanti negli istituti e scuole di istruzione
secondaria e artistica statali, non provvisti della prescritta
abilitazione, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981.
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