| 1. Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 20 maggio
1982, n. 270, è sostituito dal seguente:
"L'abilitazione all'insegnamento può essere conseguita in
sessione riservata di esami da indire, secondo modalità da
stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A
tale sessione di esami sono altresì ammessi i docenti che, pur
beneficiando delle disposizioni di cui al primo comma del
presente articolo abbiano conseguito il titolo di studio prima
della conclusione dei corsi speciali di cui al secondo comma
del presente articolo".
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