| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge tende
a sanare una carenza legislativa e ad eliminare una immotivata
discriminazione nell'ambito del personale direttivo della
scuola secondaria, determinata dall'articolo 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che
regola i passaggi di presidenza.
Detto articolo prevede passaggi di presidenza fra i diversi
tipi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado,
con il possesso di determinati requisiti, attraverso apposite
tabelle, ed esclude da tale opportunità l'intera area della
scuola secondaria di primo grado. Alcune delle suddette
tabelle sono state peraltro già modificate con successivi
decreti ministeriali. La esclusione dalle operazioni di
passaggio dei presidi di scuola secondaria di primo grado
appare ingiusta e discriminante se si tiene conto della
unicità della funzione direttiva, quanto meno a livello
amministrativo; per quanto attiene all'aspetto
didattico, la proposta è condizionata dal requisito
della provenienza dai ruoli dei docenti della scuola
secondaria di secondo grado e con una permanenza in detti
ruoli per almeno cinque anni; pertanto, anche su tale aspetto,
non possono sussistere dubbi circa le necessarie conoscenze ed
esperienze.
Infine, una considerazione di carattere generale. Il
beneficio in oggetto, ed in genere tutti i benefìci in quanto
tali, hanno per obiettivo, dichiarato o no, di mettere il
dipendente dello Stato nelle migliori condizioni, soprattutto
logistiche, per svolgere proficuamente il suo lavoro a
vantaggio della istituzione nella quale opera. Sembra quindi
opportuno che esso non sia limitato a pochi "fortunati" che
per caso si trovino in particolari condizioni, ma che possa
essere esteso al maggior numero possibile di beneficiari,
fatti salvi ovviamente i requisiti indispensabili, con
indubbio miglioramento della efficienza dei delicati servizi
che essi sono deputati a svolgere.
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