| 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi
per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT),
connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del
Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di
dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del
coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono
conferiti, fino alla data del 30 giugno 1994, mediante
concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del
Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del
22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente
in servizio che già esercita tali funzioni con incarico
formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria
locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti
previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel
profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione
dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la
propria attività presso i SERT o analoghe strutture di
recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante
contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno
trenta ore settimanali.
2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31
ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei
SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data
del 30 giugno 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi
ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma
1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che
già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai
competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento
della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di
appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i
SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni
o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione
d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.
3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i
concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno
disponibili dopo il 30 giugno 1994 saranno attribuiti al solo
personale medico mediante concorsi pubblici.
4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei
posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del
decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444,
fermo restando il punteggio massimo previsto per il
curriculum formativo e professionale dalle vigenti
disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore,
di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività
svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione
degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o
psicotrope.
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5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4
la disposizione prevista dall'articolo 26, comma 4, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
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