| 1. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del
contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni
interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con
decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
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