| 1. Al dipartimento per la prevenzione competono:
a) l'attività di studio dei fenomeni rilevanti per
l'ambiente e della loro evoluzione nel tempo;
b) l'attività di studio delle politiche settoriali
di intervento: energia, chimica, industria, attività di
studio, ricerca e sperimentazione delle metodologie e delle
strumentazioni tecniche;
c) il coordinamento con i programmi del Servizio
informativo nazionale per l'ambiente (SINA);
d) gli adempimenti per il coordinamento dei singoli
Ministeri interessati nella programmazione e negli
interventi;
e) la fissazione di standard e limiti nei
singoli settori produttivi, provvedendo al controllo
dell'attuazione delle prescrizioni e alle sanzioni per gli
inadempimenti;
f) la promozione dei programmi di compatibilità
ambientale.
2. Al dipartimento per il risanamento competono:
a) gli interventi urgenti nei settori ad alto
rischio, per riportare le situazioni ambientali compromesse
entro i limiti di tolleranza riconosciuti;
b) gli interventi volti a ripristinare a medio o
lungo termine situazioni ambientali fortemente degradate;
c) il coordinamento della attuazione della
legislazione vigente in materia ambientale;
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d) il coordinamento dei singoli Ministeri
interessati negli interventi di risanamento;
e) il coordinamento degli interventi regionali con
la politica centrale.
3. Al dipartimento per la conservazione e valutazione
dell'impatto ambientale competono:
a) gli interventi volti a salvaguardare, preservare
e tramandare intatti i "monumenti ambientali" nonché tutti i
beni cui è stato attribuito il riconoscimento di valore come
bene ambientale e culturale;
b) la organizzazione delle unità operative per la
valutazione di impatto ambientale;
c) il coordinamento delle intese tra i diversi
Ministeri interessati.
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