| 1. Le iniziative programmatiche e di intervento del
Ministro dell'ambiente, qualora tali iniziative riguardino
settori di loro rispettiva competenza, sono adottate di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro
per i beni culturali e ambientali, con il Ministro dei
trasporti e della navigazione e con il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali.
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