| 1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge
si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per l'istituzione della "tassa ambientale", di
competenza comunale, gravante sulle imprese inquinanti, la cui
entità è fissata in riferimento alla qualità e quantità delle
immissioni inquinanti e del degrado ambientale prodotto, in
conformità ai princìpi direttivi desumibili dalla presente
legge.
3. Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 2 è
vincolato per l'attuazione della presente legge.
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