| Onorevoli Colleghi! -- La legge 7 febbraio 1958, n. 88, ha
istituito e regolato il corso di studi per la formazione degli
insegnanti di educazione fisica, secondo gli schemi vigenti
nelle due disciolte accademie di educazione fisica, quella
maschile a Roma e quella femminile a Orvieto. Da queste due,
gli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) hanno
ereditato programmi di studio e ordinamento didattico. Ma il
legislatore del 1958 non tenne conto dell'intero programma
delle due Accademie, formulato nel 1942 dal rettore del tempo
professor Nicola Pende, scienziato endocrinologo di fama
internazionale, che prevedeva il corso quadriennale, non
integralmente attuato per i noti eventi politici (25 luglio
1943), a seguito dei quali si soppressero inspiegabilmente
alcuni istituti
superiori di istruzione pubblica, che nulla insegnavano
di politico, se non la ricerca e lo studio del "movimento
umano e degli schemi corporei", nel vasto campo
dell'educazione fisica e dello sport in relazione al sesso ed
all'età evolutiva.
Nella sostanza, detto corso triennale veniva integrato da
un anno obbligatorio di tirocinio didattico, con esperimento e
verifica nelle sedi di scuole elementari e delle
organizzazioni giovanili, che comprendevano studenti e
lavoratori, senza distinzione di sesso né di appartenenza
sociale.
Un quarto anno quindi svolto all'insegna dell'esperienza
educativa, suggellata dalla relazione di idoneità e verifica
del collegio dei docenti, al di fuori dell'ambiente di studio,
tenuto conto che gli
Pag. 2
accademisti svolgevano il corso triennale in internato, mentre
l'anno di tirocinio si svolgeva nei comuni e nei luoghi di
istruzione designati dal Ministero della pubblica istruzione
(già dell'educazione nazionale).
Onorevoli colleghi, quanto fin qui detto vuole ricordare
che con la legge n. 88 del 1958 abbiamo ereditato (e fra i
legislatori vi erano e vi sono ancora ex accademisti),
programmi e metodi delle due disciolte Accademie, nonché
l'intero corpo docente (gruppo scientifico e
tecnico-addestrativo). Ma bene avrebbe fatto il legislatore
del tempo ad aggiornare il corso di studi con il completamento
del quarto anno, così come vuole ogni programma di studio
universitario di educazione fisica, vigente ed operante in
Europa ed in tutto il mondo. E' vero, la situazione italiana è
profondamente diversa rispetto a quella di altri Paesi
europei, nel cui ordinamento universitario è sempre presente,
sia pure con modalità organizzative differenti, la laurea in
educazione fisica. Tale difformità crea ostacoli non lievi ai
processi di integrazione europea, rendendo assai difficile,
allo stato delle cose, sia la libera circolazione dei
lavoratori, che la possibilità del riconoscimento reciproco
dei titoli di studio relativi alla materia.
Appare, quindi, ormai improcrastinabile l'esigenza della
normalizzazione degli studi di educazione fisica in Italia,
anche per non trovarci in posizione di netto
svantaggio nei confronti degli altri Stati della Comunità
europea, i quali potrebbero non riconoscere validità al
diploma ISEF, se non modificato a corso quadriennale con
diploma di laurea.
Ma coscienti, come siamo, delle difficoltà incontrate dai
vari progetti di legge presentati per la riforma degli ISEF e
degli studi superiori di educazione fisica, vuoi per mancata o
inadeguata copertura finanziaria, vuoi per difficoltà nascenti
dall'equiparazione del ruolo universitario dei docenti
tecnico-pratici, vuoi per altre cause di natura politica,
riteniamo doveroso proporre di superare ogni impedimento,
istituendo all'interno degli attuali ISEF il quarto anno di
studi.
Infatti, con l'approvazione della presente proposta di
legge, si trasforma il diploma attuale in "diploma di laurea
in educazione fisica e sportiva", e si consegue, senza alcuna
spesa per lo Stato, la normalizzazione di un corso di studi,
di una disciplina che al pari delle altre materie (legge 14
novembre 1941, n. 1361), vede l'educazione fisica concorrere
alla formazione del giudizio di idoneità, di ammissione agli
esami, ed al conseguimento del diploma o della maturità degli
studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Onorevoli colleghi, sottoponiamo alla vostra attenzione ed
approvazione i seguenti articoli di legge.
| |