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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3674
DDL0255-0002
Progetto di legge Camera n. 255 - testo presentato - (DDL12-255)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C255. TESTIPDL
...C255.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC255 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La legge 7 febbraio 1958, n. 88, ha
  istituito e regolato il corso di studi per la formazione degli
  insegnanti di educazione fisica, secondo gli schemi vigenti
  nelle due disciolte accademie di educazione fisica, quella
  maschile a Roma e quella femminile a Orvieto.  Da queste due,
  gli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) hanno
  ereditato programmi di studio e ordinamento didattico.  Ma il
  legislatore del 1958 non tenne conto dell'intero programma
  delle due Accademie, formulato nel 1942 dal rettore del tempo
  professor Nicola Pende, scienziato endocrinologo di fama
  internazionale, che prevedeva il corso quadriennale, non
  integralmente attuato per i noti eventi politici (25 luglio
  1943), a seguito dei quali si soppressero inspiegabilmente
  alcuni istituti
  superiori di istruzione pubblica, che nulla insegnavano
  di politico, se non la ricerca e lo studio del "movimento
  umano e degli schemi corporei", nel vasto campo
  dell'educazione fisica e dello sport in relazione al sesso ed
  all'età evolutiva.
    Nella sostanza, detto corso triennale veniva integrato da
  un anno obbligatorio di tirocinio didattico, con esperimento e
  verifica nelle sedi di scuole elementari e delle
  organizzazioni giovanili, che comprendevano studenti e
  lavoratori, senza distinzione di sesso né di appartenenza
  sociale.
    Un quarto anno quindi svolto all'insegna dell'esperienza
  educativa, suggellata dalla relazione di idoneità e verifica
  del collegio dei docenti, al di fuori dell'ambiente di studio,
  tenuto conto che gli
 
                               Pag. 2
 
  accademisti svolgevano il corso triennale in internato, mentre
  l'anno di tirocinio si svolgeva nei comuni e nei luoghi di
  istruzione designati dal Ministero della pubblica istruzione
  (già dell'educazione nazionale).
    Onorevoli colleghi, quanto fin qui detto vuole ricordare
  che con la legge n. 88 del 1958 abbiamo ereditato (e fra i
  legislatori vi erano e vi sono ancora ex accademisti),
  programmi e metodi delle due disciolte Accademie, nonché
  l'intero corpo docente (gruppo scientifico e
  tecnico-addestrativo).  Ma bene avrebbe fatto il legislatore
  del tempo ad aggiornare il corso di studi con il completamento
  del quarto anno, così come vuole ogni programma di studio
  universitario di educazione fisica, vigente ed operante in
  Europa ed in tutto il mondo.  E' vero, la situazione italiana è
  profondamente diversa rispetto a quella di altri Paesi
  europei, nel cui ordinamento universitario è sempre presente,
  sia pure con modalità organizzative differenti, la laurea in
  educazione fisica.  Tale difformità crea ostacoli non lievi ai
  processi di integrazione europea, rendendo assai difficile,
  allo stato delle cose, sia la libera circolazione dei
  lavoratori, che la possibilità del riconoscimento reciproco
  dei titoli di studio relativi alla materia.
    Appare, quindi, ormai improcrastinabile l'esigenza della
  normalizzazione degli studi di educazione fisica in Italia,
  anche per non trovarci in posizione di netto
  svantaggio nei confronti degli altri Stati della Comunità
  europea, i quali potrebbero non riconoscere validità al
  diploma ISEF, se non modificato a corso quadriennale con
  diploma di laurea.
    Ma coscienti, come siamo, delle difficoltà incontrate dai
  vari progetti di legge presentati per la riforma degli ISEF e
  degli studi superiori di educazione fisica, vuoi per mancata o
  inadeguata copertura finanziaria, vuoi per difficoltà nascenti
  dall'equiparazione del ruolo universitario dei docenti
  tecnico-pratici, vuoi per altre cause di natura politica,
  riteniamo doveroso proporre di superare ogni impedimento,
  istituendo all'interno degli attuali ISEF il quarto anno di
  studi.
    Infatti, con l'approvazione della presente proposta di
  legge, si trasforma il diploma attuale in "diploma di laurea
  in educazione fisica e sportiva", e si consegue, senza alcuna
  spesa per lo Stato, la normalizzazione di un corso di studi,
  di una disciplina che al pari delle altre materie (legge 14
  novembre 1941, n. 1361), vede l'educazione fisica concorrere
  alla formazione del giudizio di idoneità, di ammissione agli
  esami, ed al conseguimento del diploma o della maturità degli
  studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado.
    Onorevoli colleghi, sottoponiamo alla vostra attenzione ed
  approvazione i seguenti articoli di legge.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-255 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0255 TOTPAG=0003 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=050 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=025500 00 FASCIDC=12DDL0255 SORTNAV=0025500 000 00000 ZZDDLC255 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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