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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3679
DDL0256-0002
Progetto di legge Camera n. 256 - testo presentato - (DDL12-256)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C256. TESTIPDL
...C256.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC256 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Con la presente proposta di legge
  sottoponiamo al vostro giudizio l'opportunità di istituire la
  facoltà di giornalismo nelle nostre università.
    Il motivo di questa iniziativa risiede nell'importanza
  sempre crescente che la professione di giornalista ha assunto
  nell'informare l'opinione pubblica, specialmente con il sempre
  più massiccio affermarsi delle comunicazioni di massa, che con
  gli ulteriori sviluppi della tecnologia porterà il giornale
  stampato direttamente nelle nostre case.
    Non a torto il giornalismo è stato definito il "quarto
  potere" ed anche un non approfondito esame rende evidente la
  incidenza di questo essenziale mezzo di comunicazione nelle
  vicende quotidiane, dal campo politico a quello finanziario,
  economico, sociale, giudiziario, ed anche strettamente
  individuale, esaltando ed abbattendo qualsiasi persona, dal
  divo dello sport, dello spettacolo, all'uomo d'affari, al
  manager,  ai Ministri, ai Capi di Stato.
    Attualmente i detentori di questo immenso potere sono
  persone che arrivano alla professione dalla pratica, dal
  tirocinio, via via affinandosi attraverso successi ed
  insuccessi.
    Non intendiamo in alcun modo interferire sulla "libera
  concorrenza" fra giornalisti e giornalisti, ma riteniamo
  opportuno che coloro i quali si affacciano al tirocinio
  abbiano già una preparazione di base ad alto livello, come può
  e deve essere quella di un corso universitario
  quadriennale.
    Resti però inteso che tutti coloro che otterranno il
  diploma di laurea in giornalismo
 
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  e conseguiranno il titolo di dottore, non per questo
  saranno abilitati alla professione.
    Conseguita la laurea, infatti, dovranno svolgere due anni
  di pratica e, solo in presenza di un giudizio positivo
  potranno chiedere l'iscrizione nell'albo professionale,
  condizione essenziale per poter esercitare la professione.
    Già da tempo è stata avvertita la necessità di dare una
  specifica preparazione ai giovani che intendono avviarsi a
  questa professione, e sono sorte, per iniziativa privata o di
  gruppi, le "scuole" di giornalismo, ciascuna con una propria
  struttura, con diversa durata dei corsi, con piani di studio
  non sempre collimanti.  Alcune "scuole" sono state elevate ad
  "ente morale", altre si denominano "istituti superiori": tutto
  ciò sta a dimostrare la opportunità della creazione di una
  facoltà di giornalismo.
    Nella nostra proposta di legge prevediamo un corso
  quadriennale, che, dopo un piano di studi comune nei primi due
  anni, si scinde in due indirizzi: giornalismo della carta
  stampata, e quello dei mezzi audiovisivi.
    Il piano di studi comprende nel primo biennio tredici
  insegnamenti fondamentali, comuni ai due indirizzi.  Per il
  secondo biennio e per ciascun indirizzo sono previsti otto
  insegnamenti fondamentali, di cui due tecnico-pratici, e
  quattro complementari per un complesso obbligatorio di
  venticinque esami oltre l'esame di laurea.
    Per la realizzazione di questo progetto si delega il
  Ministro dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica a determinare con propri
  decreti:
        a)  il numero delle facoltà da istituire presso le
  università statali, tenendo conto, per la scelta delle sedi,
  dell'ordinamento regionale dello Stato;
        b)  per il primo corso di laurea il piano di studi
  dei quattro anni;
        c)  annualmente il numero dei posti per ciascun
  corso di laurea;
        d)  il numero dei posti nel ruolo unico dei
  professori ordinari ed associati da mettere a concorso, anche
  per le discipline tecnico-pratiche;
        e)  l'utilizzazione, specialmente per il primo corso
  di laurea, del personale docente presso le attuali scuole di
  giornalismo che hanno un piano di studi (materie e durata
  quadriennale) analogo o affine a quello della nuova
  facoltà.
    La presente proposta di legge prevede anche che il Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
  prima di emanare i decreti considerati alle lettere  a), b),
  c)  e  d)  debba sentire, oltre gli altri organi dello
  Stato, istituzionalmente competenti, anche la presidenza
  nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per un opportuno e
  doveroso collegamento.
    Onorevoli colleghi, affidiamo al vostro giudizio questa
  proposta di legge e, con la vostra collaborazione critica, ne
  auspichiamo l'approvazione.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-256 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0256 TOTPAG=0006 TOTDOC=0013 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=055 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=025600 00 FASCIDC=12DDL0256 SORTNAV=0025600 000 00000 ZZDDLC256 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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