| Onorevoli Deputati! -- Con il decreto legislativo 23
dicembre 1992, n. 515, di recepimento della direttiva
90/619/CEE, al fine di adeguare il nostro ordinamento alle
prescrizioni comunitarie sulla liberalizzazione del mercato
assicurativo, è stato abolito l'obbligo delle imprese
esercenti l'attività di assicurazione sulla vita di cedere
all'Istituto nazionale delle assicura
zioni - INA S.p.a. quota parte dei rischi assunti nel ramo
vita.
L'obbligo della cessione legale è stato abolito dal 20
maggio 1993 ed è per ciò rimasto in essere per i contratti
stipulati anteriormente.
E' ora indispensabile integrare tale parziale intervento,
provvedendo a disciplinare i rapporti conseguenti alle
cessioni
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legali operate per i contratti anteriori al 20 maggio 1993.
E' infatti evidente che, essendo stato il cessionario
trasformato da impresa pubblica in impresa privata, non hanno
più alcuna ragione di sopravvivere, neppure per i contratti
precedenti, l'istituto della cessione legale e i conseguenti
rapporti tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e tutte
le imprese esercenti il ramo vita.
Il provvedimento che si propone riveste carattere di
urgenza, perché è necessario non lasciare incompleta la
disciplina sull'abolizione delle cessioni legali.
Si precisa, poi, che con atto notarile del 24 settembre
1993, depositato presso la cancelleria commerciale del
tribunale di Roma il 30 settembre 1993, si è completata la
procedura di scissione parziale dell'INA S.p.a., con
conseguente costituzione, con effetto dal 1^ ottobre 1993,
della "CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici
S.p.a." quale unica beneficiaria dell'anzidetta scissione.
Il comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge
prevede l'abolizione dell'obbligo della cessione legale, a
decorrere dal
1^ gennaio 1994, anche per le quote dei rischi assunti dalle
imprese con contratti stipulati prima del 20 maggio 1993.
Il comma 2 autorizza le modifiche delle iscrizioni nel
bilancio dell'Istituto delle attività derivanti dalle cessioni
legali.
I commi 3 e 4 autorizzano le modifiche delle iscrizioni nei
bilanci delle imprese dei crediti che le stesse vengono a
vantare nei confronti della Concessionaria servizi
assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a.
Il comma 5 prevede che la Concessionaria servizi
assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a. debba restituire, entro
il 31 dicembre 1998, alle imprese che vantano i crediti
suddetti, le quote dalle stesse già cedute secondo modalità da
determinarsi convenzionalmente.
Il comma 6 prevede che l'INA è esonerato dalla
responsabilità solidale di cui all'articolo 2504- decies,
secondo comma, del codice civile. Tale norma trova
giustificazione nella circostanza che alla società derivata
dalla scissione, la CONSAP S.p.a., sono state trasferite tutte
le attività costituite a copertura delle riserve tecniche
indicate al comma 4.
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