| 1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, presso almeno tre università
statali, determinate con uno o più decreti dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il parere della presidenza nazionale dell'Ordine dei
giornalisti, è istituita la facoltà di giornalismo.
2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, nella sua determinazione di cui al comma 1,
tiene conto dell'ordinamento regionale dello Stato.
3. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla
tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,
e successive modificazioni, è aggiunta la laurea in
giornalismo.
| |