| 1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, nell'anno di prima attuazione della presente
legge, determina, con propri decreti, il numero dei posti e
delle materie del piano di studi del corso di laurea, d'intesa
con il Consiglio
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universitario nazionale (CUN) e con la presidenza
nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
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