| 1. In relazione al piano di studi di cui all'articolo 10,
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del
tesoro, è stabilito il numero dei posti nel ruolo unico dei
professori ordinari ed associati da mettere a concorso.
2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, in attesa dell'attuazione di quanto previsto
dal comma 1, può autorizzare contratti con il personale
docente nelle varie scuole private di giornalismo ed in
particolare con quelle che per durata dei corsi e per il piano
di studi seguito risultino più affini alle strutture
didattiche della facoltà di giornalismo.
| |