| 1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il parere della presidenza nazionale
dell'Ordine dei giornalisti, sono istituite le cattedre
relative all'insegnamento delle discipline tecnico-pratiche ed
è stabilito il numero dei posti nel ruolo unico dei professori
ordinari ed associati di discipline tecnico-pratiche da
mettere a concorso.
2. All'espletamento del concorso per l'assegnazione delle
cattedre, di cui al comma 1, si provvede a partire dal secondo
anno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
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