| 1. La Lega, nell'adeguare il proprio statuto ai princìpi
stabiliti dalla presente legge, entro sei mesi dalla data
della sua entrata in vigore, regolamenta i rapporti tra la
sede centrale e le sezioni provinciali e garantisce la loro
autonomia finanziaria, amministrativa e patrimoniale nel
quadro di una armonica unità funzionale, prevedendo forme di
partecipazione periodica dei presidenti delle sezioni alle
decisioni di valenza nazionale.
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