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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3699
DDL0258-0002
Progetto di legge Camera n. 258 - testo presentato - (DDL12-258)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C258. TESTIPDL
...C258.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC258 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Con circolare del Ministro
  dell'interno n. 10.16503 F  (a)  del 22 aprile 1975 si
  impartivano alle autorità competenti disposizioni in merito ai
  criteri di compilazione delle carte di identità rilasciate a
  donne coniugate; in particolare la circolare in questione
  dettava: "in analogia anche a quanto praticato in occasione
  del rilascio dei passaporti, le carte di identità relative a
  donne sposate devono essere intestate con il cognome da nubile
  delle medesime, seguito, dopo il nome, dalla dizione
  "coniugata" e quindi dal cognome del marito".  Per le sole
  donne, cioè, viene applicata espressamente nei documenti di
  identità la norma prescritta dall'articolo 143- bis  del
  codice civile, introdotto dall'articolo 25 della legge 19
  maggio 1975, n. 151, recante "Riforma
  del diritto di famiglia" che dispone "la moglie aggiunge al
  proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo
  stato vedovile fino a che passi a nuove nozze".  Nella realtà
  l'articolo 143- bis  non prevede norma alcuna, ad esempio,
  per la donna in attesa di divorzio (evidentemente in una
  condizione diversa da quella della coniugata, della vedova e
  della vedova passata a nuove nozze), la quale non è in una
  situazione psicologica tale da accettare di essere, sia pure
  formalmente, ancora considerata come parte integrante di un
  nucleo familiare, che non desidera e dal quale è respinta.  E'
  evidente che l'articolo 143- bis  del codice civile si
  ispira solo ad un concetto di famiglia; ma, che lo si approvi
  o meno, abbiamo tipologie familiari diverse a seguito
  dell'entrata in vigore della normativa
 
                               Pag. 2
 
  divorzista che vede di fatto interscambiabili i ruoli di
  capo-famiglia.
    Ai fini pratici fino ad ora il Ministro dell'interno ha
  voluto estendere la norma dell'articolo 143- bis  del
  codice civile ai documenti di identità, affermando che, ai
  sensi dell'articolo 288 del regolamento di esecuzione del
  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il cognome del
  marito è parte integrante degli elementi identificatori delle
  persone interessate e quindi costituisce "mezzo di
  identificazione ai fini della polizia".
    C'è da osservare che se lo scopo è quello di riuscire ad
  offrire sul documento di identità il maggior numero di
  elementi identificatori, un modo può essere quello di indicare
  all'interno della carta di identità (formulata secondo il
  modello del semplice stato civile, nel caso che il soggetto,
  uomo o donna, sia coniugato), la condizione di "coniugato/a
  con...".  Verrebbe sanata in tal modo la difformità di criteri
  di compilazione e si restituirebbe, anche formalmente, al
  cittadino donna la dignità personale.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-258 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0258 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=025800 00 FASCIDC=12DDL0258 SORTNAV=0025800 000 00000 ZZDDLC258 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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