| Onorevoli Colleghi! -- Con circolare del Ministro
dell'interno n. 10.16503 F (a) del 22 aprile 1975 si
impartivano alle autorità competenti disposizioni in merito ai
criteri di compilazione delle carte di identità rilasciate a
donne coniugate; in particolare la circolare in questione
dettava: "in analogia anche a quanto praticato in occasione
del rilascio dei passaporti, le carte di identità relative a
donne sposate devono essere intestate con il cognome da nubile
delle medesime, seguito, dopo il nome, dalla dizione
"coniugata" e quindi dal cognome del marito". Per le sole
donne, cioè, viene applicata espressamente nei documenti di
identità la norma prescritta dall'articolo 143- bis del
codice civile, introdotto dall'articolo 25 della legge 19
maggio 1975, n. 151, recante "Riforma
del diritto di famiglia" che dispone "la moglie aggiunge al
proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo
stato vedovile fino a che passi a nuove nozze". Nella realtà
l'articolo 143- bis non prevede norma alcuna, ad esempio,
per la donna in attesa di divorzio (evidentemente in una
condizione diversa da quella della coniugata, della vedova e
della vedova passata a nuove nozze), la quale non è in una
situazione psicologica tale da accettare di essere, sia pure
formalmente, ancora considerata come parte integrante di un
nucleo familiare, che non desidera e dal quale è respinta. E'
evidente che l'articolo 143- bis del codice civile si
ispira solo ad un concetto di famiglia; ma, che lo si approvi
o meno, abbiamo tipologie familiari diverse a seguito
dell'entrata in vigore della normativa
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divorzista che vede di fatto interscambiabili i ruoli di
capo-famiglia.
Ai fini pratici fino ad ora il Ministro dell'interno ha
voluto estendere la norma dell'articolo 143- bis del
codice civile ai documenti di identità, affermando che, ai
sensi dell'articolo 288 del regolamento di esecuzione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il cognome del
marito è parte integrante degli elementi identificatori delle
persone interessate e quindi costituisce "mezzo di
identificazione ai fini della polizia".
C'è da osservare che se lo scopo è quello di riuscire ad
offrire sul documento di identità il maggior numero di
elementi identificatori, un modo può essere quello di indicare
all'interno della carta di identità (formulata secondo il
modello del semplice stato civile, nel caso che il soggetto,
uomo o donna, sia coniugato), la condizione di "coniugato/a
con...". Verrebbe sanata in tal modo la difformità di criteri
di compilazione e si restituirebbe, anche formalmente, al
cittadino donna la dignità personale.
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