| 1. Il Ministro del tesoro, con uno o più decreti, d'intesa
con il Ministro della sanità, determina l'ambito di
applicazione della presente legge, gli istituti bancari
ammessi alle operazioni di mutuo di cui all'articolo 1, le
condizioni, le procedure e quanto altro necessario.
2. In ogni caso i mutui non possono avere una durata
inferiore a quindici anni ed il tasso costante a carico della
casa di cura non può essere superiore al 25 per cento del
tasso corrente al momento della stipulazione del contratto.
3. Il Ministro del tesoro emana i decreti di cui al comma 1
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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