| 1. Le case di cura, quando, in applicazione di leggi anche
regionali o per disposizione dell'autorità sanitaria, debbono
provvedere a lavori, acquisti o altro che rientrano nelle
ipotesi di cui all'articolo 1, sono ammesse di diritto a
fruire del mutuo a tasso agevolato, sempre che i costi
complessivi non siano inferiori a duecento milioni di lire.
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