Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


371
DDL0021-0005
Progetto di legge Camera n. 21 - testo presentato - (DDL12-21)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C21. TESTIPDL
...C21.
...Decreto-legge 10 marzo 1994, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994. Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC21 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Dal 1^ gennaio 1994 per le imprese che esercitano
  l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti
  conclusi prima del 20 maggio
 
                               Pag. 5
 
  1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del
  testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
  private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  13 febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge
  22 ottobre 1986, n. 742.
      2.  Dal 1^ gennaio 1994 cessa l'obbligo, disposto dal
  comma 8 dell'articolo 31 della legge 22 ottobre 1986, n. 742,
  di iscrivere tra gli elementi dell'attivo un ammontare non
  inferiore a quello delle riserve tecniche relative alle quote
  cedute dalle imprese ai sensi dell'articolo 23 del testo unico
  delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
  febbraio 1959, n. 449.
      3.  Dal 1^ gennaio 1994 l'obbligo delle imprese di
  assicurazione di iscrivere tra gli elementi dell'attivo
  disponibilità comprese tra quelle indicate nel comma 1
  dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, va
  adempiuto per un ammontare non inferiore a quello delle
  riserve tecniche di cui all'articolo 31 della stessa legge,
  comprese le quote cedute di cui al comma 1.
      4.  Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre
  1986, n. 742, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
        " s)  il credito nei confronti della CONSAP -
  Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., per la
  restituzione delle attività costituite a copertura delle
  riserve tecniche iscritte a fronte delle cessioni legali
  effettuate dalle imprese in base alle disposizioni
  sull'obbligo di cessione.".
      5.  La CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi
  pubblici S.p.a. provvede, entro il termine del 31 dicembre
  1998 e secondo modalità da concordare, alla restituzione alle
  imprese cedenti delle attività costituite a copertura delle
  riserve tecniche iscritte fino al 31 dicembre 1993 per le
  quote cedute dalle imprese ai sensi delle disposizioni
  sull'obbligo di cessione, al netto delle provvigioni
  d'acquisto rimaste da ammortizzare.
      6.  A seguito della scissione dell'Istituto nazionale
  delle assicurazioni - INA S.p.a., con attribuzione alla CONSAP
  - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. delle
  attività costituite a copertura delle riserve tecniche di cui
  al comma 4 e del relativo obbligo di restituzione, il
  trasferimento di dette attività alla CONSAP, subentrata
  all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di
  cui alle leggi richiamate dal comma 1, esonera l'Istituto
  nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., per quanto attiene
  all'obbligo di restituzione, dalla responsabilità solidale di
  cui all'articolo 2504- decies,  comma secondo, del codice
  civile.
 
DATA=940311 FASCID=DDL12-21 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0021 TOTPAG=0006 TOTDOC=0006 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0004 RIGINIZ=034 PAGFIN=0005 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=002100 00 FASCIDC=12DDL0021 SORTNAV=0002100 000 00000 ZZDDLC21 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati