| Onorevoli Colleghi! -- L'applicazione delle norme contenute
nel titolo I della legge 28 febbraio 1987, n. 56, concernenti
norme in materia di collocamento ordinario e segnatamente il
comma 3 dell'articolo 1 ed il comma 2 dell'articolo 2, hanno
generato gravi disagi in molte popolazioni interessate. La
facoltà lasciata al direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione di istituire recapiti
periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego, al
fine di espletare, anche temporaneamente, compiti esecutivi
connessi con il servizio di collocamento, non può rimanere
tale.
Il riordino del collocamento ordinario attraverso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego non può essere causa di
ulteriore disagio per intere popolazioni che già tanto sono
afflitte dalle tristi condizioni in cui versa
l'agricoltura.
Si ritiene perciò che le norme contenute nel comma 3
dell'articolo 1 e nel
comma 2 dell'articolo 2 debbano essere sottratte ad ogni
discrezionalità, prevedendo, invece, la istituzione di sezioni
decentrate e di recapiti periodici proprio al fine di
rispondere alla duplice esigenza, di razionalizzare il
servizio ed alleviare i disagi.
Inoltre, riteniamo di dover proporre un comma aggiuntivo
all'articolo 13, che attualmente prevede il computo del
periodo trascorso nel servizio di leva ai fini della anzianità
di iscrizione per la formazione della graduatoria delle liste
di collocamento per il lavoratore che venga chiamato a
prestare il servizio militare mentre è iscritto nelle liste
stesse. Il comma aggiuntivo riguarda analoga agevolazione, per
il computo del periodo di maternità, che si chiede venga
computato il doppio.
Si tratta, a nostro avviso, di modifiche ed integrazioni
logiche e doverose e pertanto si chiede la pronta approvazione
di questa proposta di legge.
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