| 1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, è sostituito dal seguente:
"3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, su proposta della commissione regionale per
l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale
istituita a norma del comma 5, istituisce recapiti periodici
della sezione circoscrizionale per l'impiego per
l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi
con il servizio di collocamento".
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