| 1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente: "La
commissione regionale, sentite le commissioni
circoscrizionali, istituisce, nell'ambito delle
circoscrizioni, sezioni decentrate ai sensi del comma 3
dell'articolo 1".
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