| 1. All'articolo 13 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1- bis. Il periodo di maternità della lavoratrice
iscritta nelle liste stesse è computato in misura doppia
nell'anzianità di iscrizione ai fini della formazione della
graduatoria delle liste di collocamento".
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