| 1. Il minore ha diritto ad avere, comunque, una famiglia,
sia essa d'origine o affidataria.
2. La famiglia deve essere messa in condizione di
assicurare lo sviluppo fisico e morale dei figli minori.
3. Ai fini di cui al comma 2, devono essere garantite le
condizioni economicosociali atte ad evitare l'allontanamento
del minore dalla famiglia d'origine quando:
a) la famiglia sia numerosa ed incapace di far fronte
alle necessità di tutti i figli;
Pag. 26
b) il minore sia in una situazione patologica,
quale handicappato, o si trovi in uno stato di devianza o di
tossicodipendenza;
c) la famiglia versi in condizioni di grave disagio a
causa di indigenza, assenza di uno dei genitori, condizioni
abitative malsane e promiscuità, carenze di ordine
psico-pedagogico e culturale.
CAPO IV.
INTERVENTI A SOSTEGNO
DI HANDICAPPATI
| |