| 1. Le norme concernenti i diritti della madre lavoratrice
devono tener conto dei seguenti princìpi:
a) adeguamento delle strutture lavorative alle
esigenze dei minori nei primi anni di vita, in modo da
garantirne il costante contatto con la madre;
b) flessibilità e adeguamento dell'orario di lavoro
alle esigenze della famiglia, soprattutto quando vi siano
soggetti disagiati che necessitano di assistenza, quali
anziani o minori handicappati;
c) diritto ad una sede lavorativa che favorisca il
ricongiungimento dei componenti della famiglia;
d) diritto alla retribuzione del lavoro casalingo.
2. Le agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1 sono estendibili al padre lavoratore quando si
sia in assenza della madre o le condizioni familiari siano
tali da richiedere la presenza dei due coniugi.
3. Con ulteriori provvedimenti legislativi saranno
disciplinati gli opportuni incentivi al lavoro a tempo
parziale e per il godimento di congedi familiari, dell'anno
sabbatico
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e di ferie "familiari", tese ad assicurare la contemporaneità
del periodo di fruizione feriale per i coniugi lavoratori.
CAPO VII.
ISTITUZIONI SOCIALI
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