| 1. Le amministrazioni centrali competenti elaborano piani
di coordinamento e di sviluppo dei consultori familiari,
uniformandosi ai princìpi della legge 29 luglio 1975, n. 405,
con particolare riguardo alla funzione preventiva ed educativa
dei consultori ed alle peculiari esigenze locali.
2. I piani di cui al comma 1 vengono attuati dagli enti
locali, i quali provvedono altresì a mettere a diposizione
delle famiglie luoghi per lo svolgimento di incontri e
attività ricreative che favoriscano l'integrazione
interfamiliare.
CAPO VIII.
EDUCAZIONE
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