| 1. La famiglia è luogo e strumento di formazione per i suoi
componenti e, in generale, per la società.
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2. La famiglia deve essere messa in condizione di
esercitare liberamente ed autonomamente la sua funzione
educativa.
3. E' compito dello Stato fornire a tutte le famiglie e in
particolar modo a quelle disagiate moralmente, economicamente
e culturalmente, adeguati strumenti di formazione.
4. Lo Stato promuove forme di educazione alla famiglia,
anche nelle scuole di ogni ordine e grado, compatibilmente con
i programmi scolastici.
ART. 16.
1. Nell'ambito della tutela della famiglia, vanno
privilegiati interventi tesi a sviluppare apporti culturali
diversificati da parte dei mezzi di informazione.
CAPO IX.
DIRITTO AL
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
E ALL'ABITAZIONE
ART. 17.
1. Le amministrazioni pubbliche e private devono facilitare
il ricongiungimento familiare dei componenti, che costituisce
diritto fondamentale della famiglia.
2. Ai fini di cui al comma 1, particolare attenzione è
rivolta:
a) alle famiglie di nuova formazione e a quelle in cui
siano presenti minori o soggetti handicappati o portatori di
devianze;
b) alle famiglie di lavoratori emigrati, tra i cui
membri è comunque facilitata la comunicazione.
3. Compatibilmente con le esigenze della giustizia, devono
essere altresì agevolati i contatti del detenuto con la
propria famiglia.
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