| 1. All'Ufficio per la famiglia, anche in un ambito di
coordinamento con gli interventi regionali, competono:
a) l'attività di studio e programmazione dei fenomeni
rilevanti per la famiglia;
b) l'attività di studio e programmazione delle
politiche settoriali di intervento relative ai seguenti
settori: denatalità, minori, anziani, lavoro, istituzioni
sociali, abitazione, educazione, emigrazione, devianze,
fisco;
c) l'attività di programmazione e gli interventi per
la integrazione dei ruoli professionali degli operatori
impegnati nelle attività di sostegno alle famiglie;
d) gli interventi per il lavoro di équipe volti
alla composizione degli aspetti sociali, psicologici e
sanitari della famiglia;
e) la omogeneizzazione dello sviluppo dei consultori
familiari;
f) l'aggiornamento di tutti gli operatori impegnati
nelle problematiche della famiglia;
g) la creazione di un centro unico di elaborazione e
conservazione dei dati riguardanti la famiglia.
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