| Onorevoli Colleghi! -- Con la presente proposta di legge
intendiamo risolvere uno dei tanti problemi che angustiano i
lavoratori sia dipendenti, sia autonomi, sia liberi
professionisti, cioè quello di poter ricongiungere i vari
periodi di contribuzione assicurativa obbligatoria afferenti a
più gestioni durante le diverse attività svolte.
Questo problema si pone in particolare per i fondi
previdenziali che godono di una "totale autonomia", come
quelli degli avvocati, degli ingegneri, dei notai, cioè, in
genere, dei liberi professionisti.
Riteniamo che la nostra Costituzione, sancendo la parità
del diritto dei lavoratori, consente di effettuare il
"riscatto contributivo", a determinate condizioni, ma non nei
confronti dei "fondi autonomi", determinando una
ingiustificata disparità di trattamento.
Infatti colui che cessa da una libera professione e passa
sotto altra gestione previdenziale, oggi non può riscattare il
precedente periodo.
In altre parole i suoi contributi - pur versati - vanno
letteralmente perduti.
Prendendo lo spunto da questa situazione di fatto,
intendiamo sottoporre all'approvazione del Parlamento la
presente proposta di legge, poiché la legge 7 febbraio 1979,
n. 29, attribuisce la facoltà di ricongiunzione:
a) ai lavoratori dipendenti che abbiano periodi di
iscrizione o siano iscritti, all'atto della domanda, nel Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e siano stati iscritti in
almeno un'altra gestione che può essere: o una delle gestioni
previdenziali sostitutive, esclusive o esonerative
dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori
dipendenti oppure una delle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi;
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b) ai lavoratori che abbiano periodi di iscrizione
o siano iscritti, all'atto della domanda, in una delle
gestioni previdenziali sostitutive, esclusive o esonerative
dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori
dipendenti e siano stati iscritti in almeno un'altra gestione
che, in questo caso, può essere: o il Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti, o una delle predette gestioni
sostitutive, oppure una delle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi.
Restano, quindi, escluse dalla ricongiunzione le posizioni
assicurative costituite presso gestioni previdenziali diverse,
quali, ad esempio, le varie casse di previdenza dei liberi
professionisti, e si rende necessario uno specifico intervento
sul piano legislativo per porre tutti i lavoratori,
considerati nella loro più vasta accezione, nelle stesse
condizioni, eliminando una situazione in netto contrasto con i
princìpi di uguaglianza proclamati dalla Costituzione.
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