| 1. E' convertito in legge il decreto-legge 10 marzo 1994,
n. 169, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei
residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un
processo produttivo o in un processo di combustione.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 novembre 1993,
n. 443, e 7 gennaio 1994, n. 12.
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