| 1. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, il
lavoratore autonomo, il libero professionista che in
successione di tempo durante la propria attività lavorativa è
stato iscritto, in base al tipo di lavoro svolto, ad una
qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, anche se
corrisposta da fondi autonomi e speciali, ha diritto alla
ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione comunque
effettuati, quando siano complessivamente non inferiori a
trentacinque anni, o quando sia stata raggiunta l'età per il
collocamento a riposo essendo maturato il diritto alla
pensione di vecchiaia.
2. Restano salve le specifiche norme per la pensione di
inabilità e di invalidità.
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