| 1. La ricongiunzione può essere richiesta dal pensionato
anche entro due anni dalla data d'inizio del periodo di
quiescenza.
2. Nel caso di cui al comma 1 il pensionato ha facoltà di
chiedere la ricongiunzione con l'ultima gestione
dell'assicurazione obbligatoria cui è iscritto, oppure con
altra gestione presso la quale ha versato almeno dieci anni di
contribuzione continuativa obbligatoria per attività
lavorativa effettivamente prestata o svolta.
3. Nella domanda, a pena di inammissibilità, debbono essere
indicate le esatte e complete generalità del richiedente, le
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gestioni previdenziali assicurative obbligatorie presso le
quali è stato iscritto con le relative qualifiche ed i
corrispondenti periodi, nonché l'indirizzo presso il quale
inviare la risposta.
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