| 1. Ai fini della presente legge, la gestione o le gestioni
interessate, trasferiscono l'ammontare dei contributi di loro
pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo
del 4,50 per cento alla gestione presso la quale si effettua
la ricongiunzione.
2. La gestione presso la quale si effettua la
ricongiunzione pone a carico del richiedente la somma
risultante dalla differenza tra la riserva matematica,
determinata in base ai criteri di cui all'articolo 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, ed alle tabelle allegate alla
legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni,
necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo
utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle
gestioni assicurative ai sensi del comma 1.
3. A domanda dell'interessato, il pagamento della somma di
cui al comma 2 può essere effettuato in un numero di rate
mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti
ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse
annuo composto pari al 4,50 per cento.
4. Se al momento di inizio della decorrenza della pensione
risulta un debito residuo questo può essere recuperato
ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del
numero di rate indicato nel comma 3. E' comunque fatto salvo
il trattamento previsto per la pensione minima erogata
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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