| 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
disciplina, con proprio decreto, gli aspetti tecnico-economici
e quelli procedurali fra le varie gestioni previdenziali in
relazione alla congiunzione dei fondi versati, ai relativi
interessi annui maturati, ai periodi riscattati, a quelli
coperti da contribuzione figurativa, e quanto altro, per
l'integrale attuazione della presente legge.
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